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Scambio di badge tra dipendenti pubblici: è truffa aggravata

lentepubblica.it • 16 Febbraio 2024

scambio-badge-dipendenti-pubblici-truffaLa Corte di Cassazione, sezione penale, ha emesso la sentenza n. 1999/2024 che conferma la responsabilità per truffa aggravata ai danni dello Stato per due dipendenti pubblici che avevano effettuato uno scambio di badge per la rilevazione delle presenze.


Si tratta di una di quelle vicende che spesso ci rimanda ai cosiddetti “furbetti del cartellino” e che negli ultimi anni spesso ha portato sui quotidiani nazionali diverse vicende di cronaca.

I dipendenti erano accusati di aver scambiato i propri badge al fine di falsificare gli orari di entrata e uscita dal servizio.La vicenda giudiziaria riguarda il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, previsto dall’articolo 640 del codice penale, e di falsa attestazione della presenza in servizio, contemplato dall’articolo 55 quinquies del Dlgs 165/2001

Il caso

I due dipendenti, già condannati in prima istanza, hanno presentato ricorso in Cassazione sostenendo che i fatti si sono verificati prima dell’entrata in vigore del decreto Semplificazioni. Questo decreto ha infatti introdotto importanti novità nei sistemi di controllo a distanza dei lavoratori, e i dipendenti affermavano che le garanzie procedurali previste nello Statuto dei lavoratori risultavano violate.

Scambio di badge tra dipendenti pubblici: è truffa aggravata

La Corte ha respinto il ricorso degli imputati, confermando la loro colpevolezza per il reato ascrittogli e ordinando il pagamento delle spese processuali.

I giudici hanno infatti dichiarato che le rilevazioni degli orari di ingresso e uscita dei lavoratori possono essere utilizzate come prove nel processo penale, anche se gli strumenti di rilevazione sono stati installati in violazione delle garanzie procedurali previste dallo Statuto dei lavoratori.

Secondo la sentenza, la falsa attestazione della presenza in ufficio da parte del pubblico dipendente tramite cartellini marcatempo o fogli di presenza costituisce sempre una condotta fraudolenta.

In conclusione tale comportamento è idoneo ad indurre in errore l’amministrazione riguardo alla presenza sul luogo di lavoro e integra il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, specialmente quando il dipendente si allontana senza timbrare il cartellino durante periodi di assenza economicamente apprezzabili.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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antonella
antonella
19 Febbraio 2024 8:59

mi pare ovvio che sia una truffa!